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Prima di trattare dell'attuale procedura delle cause di beatificazione e di canonizzazione,
è opportuno definire questi stessi termini precisamente e brevemente alla
luce delle precedenti considerazioni.
La canonizzazione, generalmente parlando, è un decreto che riguarda la venerazione
ecclesiale pubblica di un individuo. Tale venerazione comunque può essere
permissiva o precettiva, universale o locale. Se il decreto contiene una prescrizione,
ed è universale nel senso che lega l'intera Chiesa, si tratta di un decreto
di canonizzazione; se invece per-mette soltanto tale culto, o se lega sotto prescrizione
ma non riguardo a tutta la Chiesa, si tratta di un decreto di beatificazione.
Nell'antica disciplina della Chiesa, probabilmente addirittura sino al tempo di
Papa Alessandro III (†1181), in molte diocesi i vescovi potevano concedere
che una pubblica venerazione fosse tributata a dei santi, e tali decreti episcopali
non erano soltanto permissivi, ma, ci sembra, precettivi. Tali decreti, comunque,
non potevano prescrivere l'onore universale; l'ef-fetto di un atto episcopale di
tale tipo era equivalente alla nostra moderna beatificazione: In tali casi non c'era,
propriamente parlando, nessuna canonizzazione, tranne che con il consenso del Papa
che estendeva il culto in questione, implicitamente o esplicitamente, e che lo imponeva
con una prescrizione a tutta la chiesa. Nella più recente disciplina la beatificazione
è un permesso a venerare, concesso dal Romano Pontefice con restrizione a
certi luoghi e a certe pratiche liturgiche. Così alla persona nota come Beato
(cioè Beatificato) non è lecito tributare pubblica reverenza al di
fuori del luogo per il quale il permesso è concesso, o recitare un ufficio
in suo onore, o celebrare la Messa con preghiere che si riferiscono a lui, tranne
che non si sia concesso uno speciale indulto; ugualmente, altre forme di onore sono
state interdette. La canonizzazione è una prescrizione del Ro-mano Pontefice
che ordina che la venerazione pubblica sia tributata a un individuo nella Chiesa
Universale. Riassumendo, la beatificazione, nella presente disciplina, differisce
dalla canonizzazione in questo: che la prima implica (1) un permesso a venerare
ristretto localmente, non universale, che è (2) un mero permesso, e non un
precetto; mentre la canonizzazione implica un precetto universale.
In casi eccezionali uno elemento o l'altro di tale distinzione può man-care;
così Papa Alessandro III non soltanto permise ma ordinò il culto pubblico
del Beato Guglielmo di Malavalle nella Diocesi di Grosseto, è la sua decisione
fu confermata da Papa Innocenzo III (1160-1216); Papa Leone X (1475-1521) agì
allo stesso modo riguardo al Beato Osanna per la città e il distretto di
Mantova; così anche Papa Clemente IX (1600-1669) riguardo alla Beata Rosa
da Lima, quando la scelse quale patrona principale di Lima e del Perù; e
Clemente X (1590-1676), proclamandola patrona di tutta l'America, le filippine e
le Indie. Clemente X scelse anche il Beato Stanislao Kostka come patrono della polonia,
della Lituania e del-le province alleate. Ancora, riguardo all'universalità,
Sisto IV (1414-1484) permise il culto del Beato Giovanni Boni nella Chiesa Universale.
In tutti questi esempi ci fu soltanto una beatificazione. Il culto della Beata Santa
Rosa da Lima, è vero, era generale ed obbligatorio per l'America, ma, mancando
la completa obbligatoria universalità, non era strettamente par-lando una
canonizzazione (Benedetto XIV, op. sit., I, xxxix).
La canonizzazione, perciò, crea un culto che è universale ed obbligato-rio.
Ma nell'imporre quest'obbligo il Papa può usare, ed in effetti usa, uno di
questi due metodi, ognuno dei quali costituisce una nuova specie di canonizzazione,
cioè la canonizzazione formale e la canonizzazione equi-valente. La canonizzazione
formale si ha quando il culto è prescritto con una decisione esplicita e
definitiva, dopo un adeguato processo giudiziale e le cerimonie usuali in tali casi.
La canonizzazione equivalente si ha quando il Papa, omettendo il processo giudiziale
e le cerimonie, proclama qualcuno servo di Dio per essere venerato nella Chiesa
Universale; questo accade quando un tale santo è stato dai tempi antichi
oggetto di venera-zione, quando le sue virtù eroiche (o martirio) e i suoi
miracoli sono ripor-tati da storici affidabili, e la fama della sua miracolosa intercessione
è ininterrotta. Molti esempi di tale canonizzazione si trovano in Benedetto
XIV; per esempio, i Santi Romualdo, Norberto, Bruno, Pietro Nolasco, Rai-mondo Nonnato,
Giovanni di Matha, Felice di Valois, la Regina Margaret di Scozia, il Re Stefano
d'Ungheria, Venceslao Duca di Boemia, e Papa Gre-gorio VII. Tali esempi offrono
una buona prova della prudenza con cui la Chiesa Romana procede in queste canonizzazioni
equivalenti. San Romualdo non fu canonizzato che 439 anni dopo la sua morte, e tale
onore pervenne a lui molto prima che a tutti gli altri sopra menzionati. Si può
aggiungere che la canonizzazione equivalente consiste usualmente nel prescrivere
da parte del Papa un Ufficio e una Messa in onore del san-to, e che il solo comparire
nell'elenco del Martirologio Romano non implica in alcun modo questo onore (Benedetto
XIV, l, c., xliii, n. 14).
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